Lo Studio Associato Ceratti di Vigevano si rivolge a tutte le imprese e i privati della provincia di Pavia, di Milano e in tutta la Lombardia per fornire un servizio professionale di consulenza aziendale, tributaria e fiscale.
In questa pagina troverai un continuo aggiornamento sulle ultime novità in materia fiscale e tributaria.
Industria 4.0:
i nuovi incentivi nel 2022
Il 2022 sarà un anno importante per le agevolazioni agli investimenti in quanto, salvo modifiche, si tratterà dell’ultimo anno con percentuali cospicue di sostegno tramite credito di imposta. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 infatti, a partire dal 2023 le percentuali si ridurranno sensibilmente.
La Legge di Bilancio 2021 aveva già definito la struttura degli aiuti agli investimenti sotto forma di credito di Imposta per l’anno 2022. Le percentuali sono generalmente riviste al ribasso rispetto al 2021, ma le modalità di utilizzo e i requisiti rimangono gli stessi.
Per gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023 con ordine e acconto pagato almeno pari al 20% entro il 2022 sono previste le seguenti agevolazioni:
Si ricorda che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 sia stato firmato l’ordine e pagato un acconto di almeno il 20% potranno godere delle precedenti agevolazioni.
Di seguito un dettaglio delle caratteristiche dell’agevolazione per i beni materiali e immateriali 4.0 facenti parte degli allegati A e B 2017:
1. I beni materiali 4.0 agevolabili sono raggruppati in tre categorie:a) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori ed azionamenti
b) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
c) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Restano esclusi:
• Veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR
• Beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
• Fabbricati e le costruzioni2. Per gli investimenti immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018, ammissibili al super ammortamento del 40% per investimenti immateriali 4.0), il credito d’imposta spetterà nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad 1 milione di euro. Si sottolinea che:
• Saranno agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
• A differenza della precedente agevolazione non sarà necessario sostenere investimenti anche in beni 4.0 per ottenere questo beneficio;
• Il bene immateriale non deve necessariamente riguardare gli stessi beni materiali che sono stati oggetto della misura dell’iper ammortamento;
• L’agevolazione fa riferimento a software acquistati stand alone. I software necessari al funzionamento della macchina sono invece considerati parte della stessa e quindi agevolati secondo gli scaglioni dei beni materiali.
Utilizzo del credito di imposta 4.0
Il credito d’imposta 4.0 sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), in 3 quote annuali di pari importo, a differenza della precedente annualità quando le quote annuali erano 5. Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario produrre una perizia asseverata da parte di un ingegnere abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (per importi inferiori a 300.000 euro la perizia potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante).
L’interconnessione resta requisito fondamentale per poter fruire dell’agevolazione. Dal 2021 l’utilizzo del credito di imposta potrà partire dallo stesso anno di avvenuta interconnessione dei beni. Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non Industria 4.0.
Al bonus non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 e di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per poter beneficiare del credito di imposta, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento normativo.
Nuova Sabatini: rifinanziata anche per il 2022
Con la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021 viene rifinanziata la Nuova Sabatini grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 900 milioni di Euro.
Il comma 48 prevede anche la reintroduzione dell’erogazione del contributo spettante a rate per investimenti ammissibili sopra i 200.000 Euro.
I contributi sono sempre concessi secondo le precedenti modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016. La procedura per la richiesta e l’entità del contributo non hanno quindi subito variazioni:
• Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI);
• Il contributo è corrisposto a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi di fabbrica finanziati tramite finanziamento bancario o leasing;
• Il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
o 2,75% per gli investimenti ordinari
o 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)
• I finanziamenti devono essere compresi tra i 20.000 Euro e i 4.000.000 di Euro con durata massima di 5 anni;
• Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla domanda di contributo.
Esempio 1:
• Investimento in tecnologie 4.0: euro 250.000 Euro
• Durata finanziamento bancario: 5 anni
• Contributo spettante: 25.230,96 Euro
• Erogazione in 5 rate annuali.
Esempio 2:
• Investimento in tecnologie ordinarie: euro 50.000 Euro
• Durata finanziamento bancario: 5 anni
• Contributo spettante: 3.858,68 Euro
• Erogazione in un’unica soluzione.
Il Decreto Sostegni reca all’art 1 del Titolo I rubricato "Sostegno alle imprese e all'economia", un contributo a fondo perduto rivolto alle P.IVA di cui trovate la sintesi nel documento allegato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49, ha preannunciato la proroga di alcune scadenze fiscali, che saranno “formalizzate” nel DL “Sostegni” di pros¬¬sima emanazione, accogliendo le richieste degli operatori impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia da COVID-19.
Scade il 16 marzo 2021 il termine per il versamento, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2020.
Resta ferma la possibilità di effettuare tale versamento entro i termini previsti per le imposte sui redditi e di rateizzare il debito.
Il versamento del saldo IVA può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo (ex art. 6 del DPR 542/99)...
Il D.L. n. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”, ha previsto la possibilità, per i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali e in deroga all’art. 2426, comma 1, n. 2, C.c., di non effettuare gli ammortamenti 2020 relativi al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Per l’anno 2020, è possibile non imputare a Conto economico la quota annua di ammortamento fino al 100%, mantenendo invariato il valore di iscrizione delle immobilizzazioni rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. La deroga in esame può essere adottata anche ai soggetti con esercizio a cavallo d’anno per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020.
La quota di ammortamento non contabilizzata nel 2020 dovrà essere imputata al Conto economico del bilancio 2021 e allo stesso modo saranno differite le quote successive, prolungando l’originario piano di ammortamento di un anno.
I soggetti che si avvalgono della sospensione devono destinare una riserva indisponibile di utile corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e motivare in Nota Integrativa le ragioni dell’applicazione della deroga.
La sospensione degli ammortamenti non ha ripercussioni sulla determinazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP: è possibile dedurre la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla disciplina fiscale, nonostante la mancata imputazione a conto economico.
A tal fine dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione nel Mod. REDDITI 2021. Si genera quindi un disallineamento tra valore civilistico e fiscale con conseguente stanziamento di imposte differite passive da utilizzare nell’ultimo periodo di ammortamento civilistico.
L’Agenzia delle Entrate, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, adottabili, in via facoltativa, dall’1.10.2020 e, obbligatoriamente, dall’1.1.2021.
Le molte novità contenute nel nuovo tracciato consentono, da un lato, di semplificare alcuni processi (si pensi, ad esempio, all’integrazione elettronica della fattura a seguito di inversione contabile) e, dall’altro, di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti previsti dal programma di assistenza on line, che verranno proposti ai soggetti passivi a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2021 (registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA).
Le principali novità consistono nell’introduzione di:
• nuovi codici (“Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”);
• nuove tipologie di controllo.
La Regione Lombardia ha riaperto le scadenze per le richieste di contributi a fondo perduto a favore delle imprese lombarde, ampliando – tra l’altro – la platea dei beneficiari ; le istanze andranno presentate a partire dal 17 dicembre, con una finestra temporale molto stretta , a seconda delle attività esercitate infatti, il termine sarà il 18/12 , 19/12 e 21/12/2020 . Il contributo va da Euro 1.500 a Euro 2.000 per contribuente.
Le condizioni per poter richiedere il contributo sono:
I Decreti Ristori (D.L. 137/2020) e Ristori bis (D.L. 149/2020) sono intervenuti, tra l’altro, su alcune scadenze fiscali, disponendone la sospensione.
Nessuna recente novità ha invece interessato gli adempimenti, con riferimento ai quali è stata prevista esclusivamente la proroga del modello 770/2020 al 10 dicembre (articolo 10 D.L. 137/2020).
Nello specifico, alcuni interventi riguardano l’imminente scadenza di versamento del 16 novembre.
Tra le regole uguali per tutti, in primis il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino: consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi. Si fermano anche i musei, le mostre, le sale bingo.
Torna anche la formula della “forte raccomandazione”: questa volta a non spostarsi per tutto il resto della giornata, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Per le zone rosse e arancioni le regole si fanno più stringenti.
Nella bozza del provvedimento firmato dal Premier la notte tra il 3 ed il 4 novembre, sono contemplate due categorie di norme:
quelle valide per tutto il territorio nazionale e altre norme valide limitatamente all’ambito regionale.
Viene pertanto congegnato un regime differenziato in tre fasce di rischio contagio, a seconda dei 21 parametri elencati nel testo di un reportage scientifico che dovrebbe essere allegato al nuovo DPCM. Le norme valide a livello regionale saranno concordate d’intesa col presidente della Regione.
Secondo la bozza, i provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre): per l’effetto, se una Regione verrà classificata come zona 4 (o rossa), vi rimarrà per almeno due settimane. Ogni Regione sarà collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni (“Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”).
Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d’intesa col presidente della Regione al fine di prevedere l’esenzione dell’applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.
La misura è differenziata in relazione ai codici ATECO ammessi all’agevolazione L’art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto “Ristori”), pubblicato sull’edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre, definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto destinato “agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”. A differenza della precedente agevolazione, la platea dei beneficiari è definita in base a codici ATECO specificatamente indicati e include anche le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Nel documento allegato la circolare completa e i codici ATECO ammessi
Con l’art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”), pubblicato sulla G.U. 28.10.2020 n. 269 e in vigore dal 29.10.2020, è stata disposta la proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all’anno d’imposta 2019.
Il nuovo termine è stato stabilito al 10.12.2020, rispetto alla precedente scadenza del 2.11.2020 (in quanto il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).
Il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2020 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta, tenuto conto anche dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per effetto della proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione dei modelli 770/2020, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi:
La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.
Nel documento allegato la circolare completa
Il decreto conosciuto come “Decreto agosto” ha modificato radicalmente la procedura per rivalutare i beni di impresa e partecipazioni
Nel documento allegato tutti i chiarimenti
Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), pubblicato sulla G.U. 14.8.2020 n. 203, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 104/2020 è entrato in vigore il 15.8.2020, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Nel documento allegato vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2020.
Il DL 104/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
il Parlamento ha dato il via libera allo scostamento di bilancio per sostenere le misure del nuovo decreto: il Governo ha chiesto 25 miliardi di euro, che si aggiungono ai 20 del Cura Italia e ai 55 del decreto Rilancio.
Ora che lo scostamento è stato approvato, per l’emanazione del nuovo decreto legge non dovrebbero esserci ostacoli. Anzi, a giorni potremo avere la versione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale...
Il governo Conte ha deciso di applicare le sanzioni a chi rifiuta i pagamenti con il POS: con il Decreto Fiscale (DL 124/2019), legato alla Legge di Bilancio 2020, è stato sancito l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici per qualsiasi importo a partire dal 1° luglio 2020.
I soggetti interessati sono tutti i titolari di partita IVA (commercianti, artigiani, professionisti, eccetera).
È chiaro che la previsione delle sanzioni mira a disincentivare l’uso dei contanti a favore di pagamenti elettronici, decisamente più tracciabili, con il chiaro obiettivo di controllare l’evasione fiscale ...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 di ieri, 29 giugno, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
Il DPCM stabilisce infatti che i versamenti devono essere effettuati:
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
Analogamente al 2019, il DPCM prevede espressamente che la proroga si estende ai soggetti che:
I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili). La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Se hai un'impresa attiva in Lombardia e hai sostenuto delle spese a partire dal 22 marzo 2020 per la messa in sicurezza sanitaria della tua attività puoi ottenere un contributo a fondo perduto fino a 25.000€.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Puoi presentare la tua domanda di contributo dal 28 Maggio al 10 Novembre 2020, salvo esaurimento anticipato della dotazione finanziaria.
ALLEGATO 1 - Codici Ateco delle attività NON consentite dai DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020
ALLEGATO 2 - Codici Ateco delle attività consentite dai DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020
Il decreto legge “RILANCIO” pubblicato ieri 21 maggio 2020 in Gazzetta Ufficiale è composto da 266 articoli e 315 pagine; molti articoli regolamentano i rapporti con la sanità pubblica, le Regioni e gli enti locali; nel documento allegato sono messi in luce solo gli articoli e le novità di interesse delle aziende in materia fiscale e di riscossione.
SCARICATE IL DOCUMENTO COMPLETO
Contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria o che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti.
Beneficiari Sono beneficiari del bando le micro e piccole imprese aventi sede operativa o unità locale in Lombardia e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione che hanno sospeso l’attività. N.B. Sono ammesse le imprese la cui attività era tra quelle consentite, ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti; mentre sono escluse le attività consentite dai DPCM dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che, ai sensi dei DPCM 22 marzo e 10 aprile 2020, hanno esercitato in deroga.
Sono escluse le aziende che hanno proseguito l’attività e quelle che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti.
Nel documento allegato, tutti i dettagli sulle agevolazioni.
Il decreto “Rilancio” è stato firmato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Sempre ieri, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato al Tg1 che il testo sarebbe andato subito in Gazzetta Ufficiale – non ancora pubblicata al momento della chiusura del Quotidiano –, con l’immediata utilizzabilità delle sue risorse già da oggi.
Il testo prevede, all’art. 28, un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.
Rispetto al precedente credito d’imposta, previsto solo per botteghe e negozi, la nuova agevolazione risulta più ampia, includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Sono tuttavia previste alcune specifiche condizioni:
Sotto il profilo oggettivo, si evidenzia che il nuovo credito d’imposta riguarda tutti gli “immobili ad uso non abitativo”, non essendo previsto, come per il bonus botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020, la classificazione in una sola categoria catastale (nel caso di specie era la categoria C/1).
Inoltre, l’agevolazione spetta (in misura ridotta) anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività.
Per espressa disposizione normativa, l’agevolazione è utilizzabile solo “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”, per cui i canoni devono essere pagati.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo o al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Viene inoltre disposto che l’agevolazione in esame non sia cumulabile con il credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.
Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122 del DL).
Con la presente si portano a conoscenza dei Clienti costituiti in forma di società di capitali ( SRL) i nuovi obblighi di nomina dell’organo di revisione in scadenza al 30 giugno 2020.
NORMATIVA
In ambito europeo, la Dir. 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 nella parte introduttiva, precisa che i bilanci d’esercizio e i bilanci consolidati devono essere sottoposti a revisione contabile, con l’eccezione di quelli delle piccole imprese, al fine di contenere gli oneri amministrativi di queste piccole realtà e per il minori bisogno di rassicurazioni sul bilancio per via della diffusa sovrapposizione tra amministrazione e azionisti.
Casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore Immutate:
Al superamento delle soglie di cui all’art. 2477, co. 3, c.c., più volte modificato:
Mentre per le SpA la nomina del revisore è sempre obbligatoria, nelle Srl, al superamento di determinati limiti, è necessario nominare, alternativamente:
MODIFICHE APPORTATE - D.Lgs. 14/2019
L’art. 379, co. 1, D.Lgs. 14/2019 ha sostituito i co. 3 e 4 dell’art. 2477 c.c. con il seguente testo: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
ENTRATA IN VIGORE
La previsione normativa aveva introdotto l’obbligo di nomina entro l’esercizio 2019 , oggi prorogata alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2019.
ESERCIZI DA CONSIDERARE
Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dal modificato art. 2477 c.c., ai sensi dell’art. 379, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. 14/2019, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2018 e 2019.
ADEMPIMENTI
L’adempimento, da effettuare con delibera dell’assemblea ordinaria , originariamente previsto per il 16.12.2019 , è stato prorogato fino al termine di approvazione del bilancio al 31/12/2019, quindi, considerato lo slittamento dei termini causato dalla “pandemia “ di COVID19 , entro il 30 giugno 2020.
COSA SUCCEDE SE NON VIENE NOMINATO L’ORGANO DI CONTROLLO
Qualora venga superato anche il termine del 30 giugno 2020 , il Tribunale competente , su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore della Camera di Commercio, procederà alla nomina d’ufficio, stabilendo anche il compenso in base alle tariffe , ancora in vigore, utilizzate per gli incarichi affidati ai professionisti su mandato del Tribunale.
Decreto Rilancio 13/05/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge) Lo scorso 13/05/20 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto interviene in diversi ambiti con misure che si rivolgono alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese, agli artigiani ed i liberi professionisti Nel documento allegato, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.
Nel documento allegato trovate le Linee guida per le attività produttive.
SCARICA IL DOCUMENTO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Nel documento allegato trovate le Linee guida per gli esercizi commerciali.
SCARICA IL DOCUMENTO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
Nel documento allegato trovate le Linee guida per la gestione di bambini e adolescenti.
SCARICA IL DOCUMENTO PER LA GESTIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI
Si comunicano le misure introdotte nel "decreto liquidità" relativo al posticipo dell'entrata in vigore del nuovo formato della fattura elettronica. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (il c.d. “decreto liquidità”). Pertanto le nuove specifiche tecniche saranno obbligatorie solo dal 1° gennaio 2021, e non dal 1° ottobre 2020 come previsto in precedenza.
Il Decreto del Presidente del Consiglio che dovrebbe uscire in Gazzetta ufficiale a fine aprile, dovrebbe contenere, oltre alle modalità di ripartenza, con indicazione delle varie attività coinvolte, anche un “ritocco “ per quanto riguarda lo slittamento dei pagamenti, scaduti il 16 marzo e 16 aprile.
In pratica i pagamenti sospesi potranno essere pagati non più in 5 rate mensili ma fino a 10 rate, sempre mensili. Per le aziende che vantano crediti d’imposta, fino ad oggi, è concessa la compensazione fino a Euro 5.000,00 già da gennaio 2020, mentre la somma eccedente potrà essere compensata solo trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione a cui i crediti si riferiscono.
Se consideriamo che quest’anno le dichiarazioni verranno trasmesse ad ottobre, detti crediti sarebbero - di fatto - inutilizzabili fino a tale mese.
Sarebbe intenzione del legislatore elevare il limite massimo compensabile immediatamente (5.000), ma non è ancora stato reso noto il nuovo limite.
Appena avremo notizie più precise e la conferma di tali disposizioni, pubblicheremo un aggiornamento.
Nel documento allegato proponiamo una schematizzazione dei provvedimenti approvati.
Si anticipano i nuovi provvedimenti allo studio del Ministero per fronteggiare la crisi provocata dal fermo delle attività a causa del COVID 19: il decreto non è ancora in Gazzetta Ufficiale , ma anticipiamo alcuni provvedimenti di interesse generale, primo fra tutti un DIFFERIMENTO dei pagamenti di aprile e maggio e l’innalzamento del limite di ricavi da 2 milioni a 10 milioni, per usufruire della sospensione dei pagamenti.
Qui di seguito trovate il documento con il riassunto della situazione ad oggi relativa alla sospensione dei pagamenti a causa dell’emergenza “coronavirus”. Salvo ulteriore emanazione di decreti di rinvio, i pagamenti scadenti dal 1° aprile 2020 in poi non risultano più sospendibili.
Il Presidente Conte ha firmato il nuovo DPCM con ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide su tutto il territorio nazionale dal 23 marzo al 3 aprile 2020.
Nel documento allegato una sintesi delle nuove disposizioni.
Lunedì 16.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del Decreto-legge contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno alle imprese e alle famiglie per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il Decreto 18/2020, chiamato anche “Cura Italia” (di seguito chiamato semplicemente Decreto) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, ed è entrato in vigore questo stesso giorno. In questa circolare le principali misure fiscali previste nel Decreto.
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:
In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:
Con riferimento all’attuale situazione di pericolosità per la salute dovuta al contagio del “Coronavirus” siamo ad informare che in attuazione alle misure previste dall’articolo 1 del DPCM 11 marzo 2020 in relazione alle attività professionali e produttive è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Dall’altra parte il fornitore, al fine di poter emettere le fatture senza l’applicazione dell’IVA, deve soltanto verificare la trasmissione. In assenza di tale riscontro, in capo a quest’ultimo si applicherà una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’imposta. Ad oggi, tuttavia, mancano ancora le disposizioni attuative per permettere l’applicazione di fatto di tali modifiche.
Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha semplificato l’iter per effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA da parte degli esportatori abituali. L’art. 12-septies del decreto, intervenendo sul dettato dell’art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983 infatti dispone che - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA l’esportatore abituale deve soltanto inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Leggi anche Dichiarazioni d’intento: procedura semplificata per gli esportatori abituali.
DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2019
La disciplina relativa alla presentazione delle dichiarazioni d’intento ha subito significative modifiche nel 2014 ad opera dell’art. 20, D.Lgs. n. 175/2014, il quale ha disposto - a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 - l’obbligo per gli esportatori abituali di inviare ai fornitori o alla dogana le dichiarazioni d’intento soltanto dopo averle presentate all’Agenzia delle Entrate, insieme alla relativa ricevuta di trasmissione. Il fornitore dell’esportatore abituale, dal suo conto è tenuto, prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità IVA, a verificare la trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Non solo: il fornitore è tenuto a riepilogare nella propria dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. In parallelo con tali modifiche è stata disposta la revisione del regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, introducendo una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro, in capo al cedente o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi senza applicare l’IVA prima di: - aver ricevuto dal cessionario/committente la dichiarazione d’intento; - aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in essa contenuti. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, a decorrere dal 1° marzo 2017 è stato introdotto anche un nuovo modello di dichiarazione d’intento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 159674/2014 del 12 dicembre 2014, che gli esportatori abituali devono utilizzare per effettuare acquisti o importazioni di beni senza applicazione dell’IVA. Il nuovo modello, a differenza del previgente non prevede più (ai campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da”) l’emissione di dichiarazioni d’intento riferite agli acquisti senza IVA dell’esportatore abituale in un determinato intervallo temporale. Scopo di tale modifica, così come si legge nelle motivazioni del provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016, è quello di consentire “un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio” degli acquisti effettuati dagli esportatori abituali, “anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”. Dal 1° marzo 2017, infatti, è stata ammessa la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento che si riferiscano ad una singola operazione o ad un insieme di operazioni fino ad un dato importo (restando “attivi” soltanto i campi 1 e 2 del modello).
DISCIPLINA VIGENTE DAL 2020
Intervenendo nuovamente sulla formulazione dell’art. 1, lettera c), D.Lgs. n. 746/1983 si dispone che - per potersi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA - l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. In altri termini, a decorrere dal 2020, sarà compito del fornitore dell’esportatore abituale: - eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento; - indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente. Pertanto, a seguito di tale modifica, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute. Inoltre, i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa. Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. n. 746/1983, infine, è stato eliminato anche l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.
DALLA SANZIONE FISSA A QUELLA PROGRESSIVA
Correlativamente alla modifica della disciplina relativa alle dichiarazioni d’intento, viene modificato anche l’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, disponendo che è punito con una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’IVA il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2020 sono state individuate le modalità applicative per l’attuazione delle modifiche.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2020 sono state individuate le modalità applicative per l’attuazione delle modifiche. Alle presente si rendono disponibili in formato PDF i seguenti documenti:
Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il decreto-legge che introduce "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto-legge 2 marzo 2020, 9 pubblicato sulla GU Serie Generale n.53 del 02/03/2020). Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese. A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo non esaustivo, insieme alle principali misure previste...
Com'è noto, dal 1° gennaio 2019 in concomitanza con l’introduzione della fattura elettronica è stata introdotta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”). In pratica consiste nell’obbligo di comunicare in via telematica tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi UE o extraUE, con una modalità analoga a quanto previsto in precedenza dallo spesometro. Tali operazioni infatti in generale non sono documentate dalla fattura elettronica e pertanto i dati in esse contenute non vengono automaticamente acquisiti dall’amministrazione finanziaria...
L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione. Si tratta delle nuove modalità imposte dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni attraverso la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019...
Come noto la legge IVA, recentemente modificata , prevede che il contribuente, entro il giorno 16 di ciascun mese, determini la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972...
La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili quali ad esempio le spese mediche. Per poter recuperare al 19% le spese detraibili dalle Imposte sul Reddito dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti: serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.
SPESE A CUI SI APPLICA L’OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l’utilizzo del contante, richiama altre spese che saranno detraibili solo se sostenute con metodi tracciabili, tra le quali le principali sono:
SPESE A CUI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili e precisa che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili NON si applica in relazione alle spese sostenute per:
• l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici
• prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.